Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.)
Dal 1° gennaio 2018 l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) è diventata L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), il nuovo dominio è www.arera.it.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un’autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.
Un’autorità indipendente è un’amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni in base alla legge istitutiva e ai propri procedimenti e regolamenti dotata di un elevato grado di autonomia nei propri giudizi e valutazioni rispetto all’esecutivo. I poteri di regolazione settoriale fanno riferimento alla determinazione delle tariffe, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti, in servizi in cui il mercato non sarebbe in grado di garantire l’interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici, legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali.
L’Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri.
I cinque componenti l’Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività produttive.
Le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante, espresso a maggioranza qualificata (due terzi dei componenti), dalle Commissioni parlamentari competenti .
I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. Gli incarichi durano sette anni e non sono rinnovabili.
A tutela dell’indipendenza dell’Autorità è fatto esplicito divieto ai suoi componenti di intrattenere rapporti di consulenza o collaborazione e di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza; il divieto si estende anche ai quattro anni successivi alla cessazione dell’incarico.
L’Autorità ha sede in Milano e si avvale di un ufficio in Roma.
Da chi è composta? – Da quando opera?
L’Autorità è operativa dal 23 aprile 1997, data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento di organizzazione e funzionamento. In tale data sono state trasferite all’Autorità le funzioni relative alle sue attribuzioni, fino ad allora esercitate da altre amministrazioni pubbliche.
I componenti attualmente in carica, nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 2003, sono individuabili qui: http://www.autorita.energia.it/it/che_cosa/presentazione.htm
Quali sono i contenuti dell’autonomia?
L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e tenuto conto delle normative dell’Unione europea in materia.
Il Governo indica all’Autorità, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, le esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.
L’Autorità formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento, presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta.
L’Autorità disciplina autonomamente i procedimenti volti all’adozione dei propri provvedimenti di interesse generale e gode di autonomia organizzativa definendo i propri regolamenti per quanto riguarda l’organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità.
Il finanziamento dell’Autorità è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, i quali contribuiscono con un versamento annuale in misura non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio.
Quali sono le sue finalità generali?
L’Autorità ha il compito di perseguire le finalità indicate dalla legge n. 481 del 1995 con cui si vuole “garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza” nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché “assicurare adeguati livelli di qualità” dei servizi.
Le finalità indicate dalla legge istituiva devono essere perseguite assicurando “la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, …”.
Il sistema tariffario deve inoltre “armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”.
Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni.
Quali sono le competenze dell’Autorità?
In base alla legge n. 481 del 1995 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nello svolgere le proprie funzioni di regolazione e controllo ha competenze in materia di:
Come funziona l’Autorità ? – Come vengono adottate le decisioni?
Per l’emanazione dei propri provvedimenti l’Autorità si basa sia su procedure disciplinate da propri regolamenti sia su regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare per le procedure relative agli interessi individuali e quelle relative alla conciliazione e l’arbitrato.
Nel caso di adozione di atti normativi o con carattere generale, l’Autorità apre un procedimento in cui designa un funzionario responsabile per gli adempimenti necessari e, fra i propri componenti, un relatore con il compito di illustrare gli esiti dell’attività preparatoria e una proposta di decisione. Il procedimento fissa il termine entro il quale è possibile fare pervenire osservazioni scritte e, ove necessario, le eventuali procedure di consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative.
Nel caso di reclami, istanze, segnalazioni o altri elementi raccolti dagli uffici dai quali emergano gli estremi di un possibile intervento di competenza dell’Autorità finalizzato all’adozione di provvedimenti a carattere individuale l’Autorità opera attenendosi ai criteri del procedimento definiti dal DPR n° 244/01. Questi definiscono le modalità e i termini di avvio del procedimento, lo svolgimento delle attività istruttorie, le eventuali perizie, consulenze e audizioni, le condizioni della chiusura del procedimento e la deliberazione del provvedimento.
Trasparenza e consultazione nel processo decisionale
Nell’adozione dei principali provvedimenti con carattere generale l’Autorità segue criteri di trasparenza. Viene dato ampio spazio alla consultazione con i soggetti esercenti e le associazioni rappresentative di interessi (associazioni dei consumatori, associazioni ambientaliste, associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori) attraverso la diffusione di documenti e la raccolta di osservazioni scritte eventualmente discusse nel corso di audizioni collettive e individuali che precedono l’emanazione dei provvedimenti.
La legge istitutiva prevede la convocazione di audizioni periodiche con le formazioni associative. Tali audizioni sono disciplinate da uno specifico regolamento che permette alle associazioni di portare all’attenzione dell’Autorità questioni particolari e urgenti proponendone l’inserimento nell’ordine del giorno.
Dove e come si reperiscono le decisioni?
In base alla legge istitutiva l’Autorità pubblica i principali atti e provvedimenti in un Bollettino. Gli atti e i provvedimenti con carattere generale vengono pubblicati anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet.
Come si possono contestare le decisioni dell’Autorità?
È possibile ricorrere contro le decisioni dell’Autorità presso il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. L’appello avverso le decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale può essere proposto al Consiglio di Stato.
L’Autorità nel contesto internazionale
Il processo di integrazione europea e di realizzazione del mercato unico rende decisive, anche nel caso dei mercati dell’elettricità e del gas, le politiche sovranazionali e di coordinamento degli organismi comunitari.
L’Autorità intrattiene relazioni bilaterali con tutti i regolatori europei e in particolare con i regolatori dei paesi confinanti a motivo degli aspetti regolamentari relativi agli scambi transfrontalieri di energia. Ha inoltre sviluppato numerose relazioni con regolatori nuovi o in via di costituzione, soprattutto dei paesi candidati all’Unione europea e di altri paesi dell’Europa in transizione che intendono analizzare da vicino il modello italiano.
L’Autorità collabora infine con tutti gli organismi internazionali interessati al tema dell’apertura dei mercati energetici e a materie correlate alle sue attività istituzionali.
Fonte: www.autorita.energia.it