Direttiva EU ETS2

Informazioni per i clienti che utilizzano gas naturale

Che cos’è l’EU ETS?

L’EU Emission Trading System (EU ETS) è il principale strumento dell’Unione Europea per ridurre le emissioni di CO₂ e contrastare il cambiamento climatico.

Si basa su un mercato regolato di “quote di emissione”: chi emette CO₂ dovrà acquistare quote proporzionali alle proprie emissioni, incentivando così l’efficienza energetica e l’uso di tecnologie più sostenibili. 

L’EU ETS attuale, noto come “EU ETS1”, copre:

Il sistema si allarga: arriva EU ETS2

Per ridurre le emissioni anche in settori più “diffusi”, l’Unione Europea ha introdotto un secondo sistema: EU ETS2. In Italia è stato recepito con il D.Lgs. 147/2024, che ha aggiornato il D.Lgs. 47/2020, la norma di riferimento su questo tema.

Oggi, quindi, esistono due sistemi che funzionano in parallelo.

È importante sapere che EU ETS1 ed EU ETS2 sono due sistemi separati: riguardano ambiti diversi e seguono regole diverse. Non si sovrappongono, ma hanno lo stesso obiettivo di fondo: ridurre le emissioni usando un mercato di quote.

Cosa include EU ETS2

EU ETS2 si applica alle emissioni legate all’uso di combustibili fossili.

Riguarda soprattutto:

  • Case ed edifici commerciali, ad esempio per il riscaldamento
  • Trasporto su strada
  • Impianti di combustione di piccole dimensioni (sotto i 20 MW)
  • Altri settori, come alcune attività legate all’energia, alla manifattura e alle costruzioni, come indicato nell’Allegato I-bis del D.Lgs. 47/2020.

Con EU ETS2, l’Unione Europea estende le regole sulla riduzione delle emissioni a un numero più ampio di attività, con l’obiettivo di rendere più uniforme l’impegno tra i diversi settori.

Tempistiche di attuazione

Il percorso di avvio di EU ETS2 si sviluppa in più fasi.

I soggetti interessati, come A.F. Energia, devono calcolare e comunicare al Comitato competente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le emissioni legate all’uso di combustibili fossili da parte dei propri clienti nei settori inclusi.

Le comunicazioni partono dal 2026 e vanno inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo rispetto a quello monitorato.

È prevista l’entrata in funzione del mercato delle quote EU ETS2. È possibile che l’avvio slitti al 2028: questa opzione è stata confermata da un recente accordo tra Parlamento e Consiglio UE, e ora si attende la formalizzazione con un atto normativo europeo.

Scatta l’obbligo di avere un numero sufficiente di permessi di emissione per coprire le emissioni registrate nei settori che rientrano in EU ETS2.

Perché ti chiediamo un’autodichiarazione e chi deve inviarla

In quanto fornitori di combustibili, noi di A.F. Energia siamo tenuti a comunicare le emissioni previste dal sistema EU ETS2.

La tua autodichiarazione sull’uso del gas naturale serve per capire in modo corretto se la tua attività non rientra nel nuovo sistema EU ETS2.

Devi inviarla solo in questi casi:

  • sei già soggetto al sistema EU ETS1
  • fai parte di una categoria esclusa dalle regole di EU ETS2

In tutti gli altri casi non devi fare nulla: sarai incluso automaticamente in EU ETS2.

Questa verifica serve a evitare conteggi duplicati, assicurare che le emissioni vengano comunicate nel modo giusto e applicare correttamente le regole europee.

Devi inviarla solo se usi gas naturale e la tua attività rientra in una delle categorie escluse da EU ETS2, ad esempio:

  • Grandi impianti già in EU ETS1 (con obbligo di comunicazione annuale delle emissioni)
  • Agricoltura, silvicoltura o pesca
  • Uso come materia prima chimica (uso non energetico)
  • Trasporto marittimo, aereo o ferroviario
  • Processi senza combustione (il gas non viene bruciato)

Non devi inviarla se usi gas naturale per la combustione in attività che rientrano in EU ETS2, ad esempio:

  • Casa o condominio (edificio residenziale)
  • Negozio, ufficio o edificio pubblico (edificio commerciale o pubblico)
  • Distribuzione di metano per autotrazione (impianto di rifornimento)
  • Cantiere o sito industriale con impianti sotto i 20 MW
  • Produzione di calore o elettricità con impianti sotto i 20 MW

Come inviare la dichiarazione

La dichiarazione va inviata per ogni punto di fornitura.

Per ciascun punto, segui questi passaggi:

1. Compila il modulo
Compila il modulo di autodichiarazione per il singolo punto di fornitura.

2. Allega documento di identità
Inserisci la copia del documento di identità del legale rappresentante.

3. Invia tutto via PEC
Invia dichiarazione e allegati via PEC a: ets2.afenergia@legalmail.it

Oggetto:
“Dichiarazione relativa all’uso di gas naturale 2025 ai fini degli adempimenti EU ETS 2”

Scarica il documento e indica, per ogni punto di fornitura della tua azienda, come viene utilizzato il gas. Queste informazioni servono per applicare correttamente il sistema EU ETS.

Scarica modulo di autodichiarazione

Leggi anche: Dichiarazione relativa all’uso del gas naturale ai fini degli adempimenti EU ETS 2

Scopri quali settori e attività sono regolati dalla direttiva EU ETS, inclusi i clienti già soggetti a EU ETS1.

Allegato 1 - Direttiva 2003/87/CE

Attenzione: se il modulo o gli allegati non vengono inviati, oppure risultano incompleti (compreso il documento di identità del legale rappresentante), gli utilizzi di gas naturale della tua ditta o società saranno inclusi automaticamente nel sistema EU ETS2.

EU ETS2: ambiti inclusi e non inclusi

Categoria del settore Codice CRF Incluso in EU ETS2? Note
Riscaldamento in edifici residenziali e commerciali 1A4/1A4b Riscaldamento, acqua calda, cottura
Trasporto stradale 1A3b Sono esclusi solo i veicoli agricoli
Piccola combustione industriale (<20 MW) 1A1/1A2 Gli impianti più grandi ricadono già in EU ETS1
Piccola generazione energetica (<20 MW) 1A1/1A2 Teleriscaldamento, cogenerazione
Agricoltura, silvicoltura, pesca 1A4c No Compresi i veicoli in agricoltura (trattori)
Aviazione, marittimo, ferrovie 1A3a/1A3c/1A3d No Aviazione e marittimo ricadono principalmente in EU ETS1
Usi non combustivi dei combustibili 2A–2H No Lubrificanti, solventi, cere, materie prime per reazioni chimiche

Domande frequenti

Cosa succede se non compilo l’autodichiarazione entro la scadenza?

Se non invii l’autodichiarazione in tempo, il fornitore potrebbe non avere le informazioni necessarie per inquadrare correttamente la tua situazione ai fini EU ETS2. In mancanza di dati, verranno applicate regole standard, che potrebbero non rispecchiare il tuo utilizzo reale del gas naturale. Inviare l’autodichiarazione entro i termini aiuta a gestire tutto nel modo corretto ed evita che vengano applicati criteri non adatti al tuo caso.

No, compilare l’autodichiarazione non comporta alcun addebito. Serve solo a inquadrare correttamente la tua posizione. Eventuali costi legati a EU ETS2 potranno comparire solo quando il sistema entrerà effettivamente in vigore.

Al momento no. L’impatto dipenderà dal prezzo delle quote EU ETS2 quando il sistema partirà e dai consumi reali del cliente. Oggi non ci sono valori definitivi: le istituzioni europee hanno indicato solo possibili intervalli di riferimento, che possono comunque cambiare in base all’andamento del mercato.

No. EU ETS2 è un obbligo previsto a livello europeo e riguarda tutti i fornitori. Cambiare fornitore non elimina il sistema e non cambia l’eventuale applicazione dei costi.

No. Le regole prevedono obblighi di trasparenza: prima di introdurre eventuali componenti legate a EU ETS2, il fornitore deve informare i clienti in modo chiaro e con anticipo.

Attraverso comunicazioni preventive e aggiornamenti delle informazioni contrattuali, nel rispetto delle regole nazionali ed europee. Inoltre, le eventuali voci legate a EU ETS2 dovranno essere indicate in modo trasparente nelle componenti di prezzo.

Le categorie CRF (Common Reporting Format) sono un modo standard, usato a livello europeo, per descrivere come vengono usati i combustibili nei vari ambiti (per esempio riscaldamento, trasporti, processi produttivi). Nell’autodichiarazione EU ETS2 servono a indicare l’utilizzo del combustibile in modo coerente con le regole di rendicontazione europee. Non descrivono il tipo di attività dell’azienda, ma l’uso reale dei combustibili.

No. I codici Ateco descrivono l’attività economica dell’azienda. Le categorie CRF, invece, descrivono come vengono usati i combustibili ai fini del monitoraggio delle emissioni. Sono due cose diverse. Per EU ETS2 conta la categoria CRF, non il codice Ateco.

Scegli la categoria che descrive in che modo utilizzi davvero il combustibile, ad esempio riscaldamento, produzione, trasporti. Non basarti sul settore in cui operi, ma sull’uso energetico reale. Se hai dubbi, confronta le descrizioni e seleziona quella che rappresenta meglio il tuo caso.

In questo caso, scegli la categoria che rappresenta l’uso prevalente del combustibile. L’obiettivo è indicare la classificazione più vicina al consumo reale.

No. La categoria CRF serve solo per classificazione e comunicazioni. Eventuali costi legati a EU ETS2 dipendono dal prezzo della CO₂ e dai consumi effettivi, non dalla categoria selezionata.

Le categorie CRF derivano dalle Linee guida IPCC 2006 e sono riprese anche nella documentazione collegata a EU ETS2. Per compilare l’autodichiarazione, però, di solito basta usare la versione semplificata e le istruzioni fornite dal tuo fornitore, senza dover consultare l’intero documento IPCC.

Tabella 2.1 per le combustioni stazionarie

Tabella 3.1.1 per le combustioni mobili

Per ulteriori informazioni:

Ministero dell’Ambiente – EU ETS2

Commissione Europea – EU ETS2