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TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

Fasce orarie di consumo dell’Energia Elettrica

FASCE ORARIE (Delibera AEEG 181/06)
Ore 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
da Lunedì a Venerdì F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F2 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F2 F2 F2 F2 F3
Sabato F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F3
Domenica e Festivi F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3
ORARI
F1 F2 F3
Ore di punta (32% delle ore) Ore intermedie (23% delle ore) Ore fuori punta (45% delle ore)
dalle 08:00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 08.00 dalle 19.00 alle 23:00 dal lunedi al venerdì dalle 07.00 alle 23:00 il sabato dalle 00:00 alle 07:00 dalle 23:00 alle 24:00 dal lunedì al sabato; tutte le ore della domenica; e tutte le ore dei seguenti giorni: 01 gen, 06 gen, lunedì dell'Angelo, 25 apr, 01 mag, 02 giu, 15 ago, 01 nov, 08 dic, 25 dic e 26 dic

Composizione percentuale del prezzo dell’energia elettrica per un consumatore domestico tipo.

Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo.

Entra per conoscere la Composizione percentuale del prezzo di Energia Elettrica

Con la bolletta dell’energia elettrica, famiglie e piccoli consumatori serviti in maggior tutela pagano per le seguenti voci di spesa: i servizi di vendita, ovvero il prezzo dell’energia; i servizi di rete per il trasporto dell’elettricità dalle centrali nelle abitazioni e la gestione del contatore; le imposte. L’Autorità ha stabilito che queste voci e le relativa spesa siano indicate con chiarezza nel quadro di riepilogo alla prima pagina della bolletta.

I servizi di vendita

Sono la principale voce di costo della bolletta dell’utente domestico tipo (con consumi annui pari a 2700 kWh e potenza pari a 3 kW) residente e servito in maggior tutela. Comprendono tutti i servizi e le attività svolte dal fornitore per acquistare e rivendere l’energia elettrica ai clienti. Sono suddivisi in tre principali voci di spesa:

  • Prezzo dell’energia
  • Prezzo commercializzazione e vendita
  • Prezzo del dispacciamento

Il prezzo dell’energia corrisponde al costo per l’acquisto dell’energia elettrica, comprensivo delle perdite sulle reti di trasmissione e di distribuzione.

I clienti che dopo il 1° luglio 2007 hanno cambiato fornitore passando al mercato libero, pagano i servizi di vendita in base alla soluzione commerciale scelta. Per coloro che non hanno cambiato fornitore e usufruiscono del servizio di maggior tutela, è l’Autorità a fissare e aggiornare il “prezzo energia” (PE) ogni tre mesi, con una metodologia che tiene conto di quanto speso dall’Acquirente Unico (l’organismo incaricato degli acquisti per i clienti in maggior tutela) per approvvigionarsi sul mercato all’ingrosso, fino al momento dell’aggiornamento trimestrale, e delle stime su quanto prevede di spendere nei mesi successivi.

Il prezzo di commercializzazione e vendita si riferisce alle spese che le società di vendita sostengono per rifornire i loro clienti. Per i clienti serviti in maggior tutela questa voce viene fissata dall’Autorità sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del mercato libero

Il prezzo del dispacciamento si riferisce alle attività per il mantenimento in costante equilibrio del sistema elettrico. Il dispacciamento assicura che ad ogni quantitativo di elettricità prelevato dalla rete per soddisfare i consumi, corrisponda un quantitativo uguale immesso dagli impianti produttivi. I clienti in maggior tutela pagano per questo servizio in proporzione ai consumi, secondo un valore aggiornato ogni tre mesi dall’Autorità; nei contratti di mercato libero può essere previsto diversamente.

I servizi di rete

I servizi di rete sono le attività di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e comprendono la gestione del contatore. Per i servizi di rete non si paga un prezzo (come per l’energia) ma una tariffa fissata dall’Autorità sulla base di precisi indicatori, con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dell’inflazione, degli investimenti realizzati e degli obiettivi di recupero di efficienza. La differenza fra servizi di vendita e servizi di rete è sostanziale. Infatti, è sui servizi di vendita che si gioca la concorrenza e quindi la possibilità di risparmiare a seconda delle offerte commerciali dei diversi fornitori sul mercato libero. Sui servizi di rete, invece, non c’è concorrenza perché il trasporto e la distribuzione dell’energia avvengono attraverso infrastrutture che non possono essere replicate e che vengono utilizzate da tutti i fornitori per servire tutti i consumatori.

All’interno dei servizi di rete, si pagano gli oneri generali di sistema che vengono dettagliati in bolletta in modo puntuale una volta l’anno per ragioni di semplificazione. Servono per pagare oneri introdotti da diverse leggi e decreti ministeriali (tra questi, i più rilevanti sono il decreto legislativo n. 79/99, il decreto del 26 gennaio 2000 del Ministro dell’industria e le leggi n. 83/03 e n. 368/03).

In ordine di incidenza sulla bolletta sono:

  • Incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (componente A3)
  • Promozione dell’efficienza energetica (componente UC7)
  • Oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali (componenti A2 e MCT).
  • Regimi tariffari speciali per la società Ferrovie dello Stato (componente A4)
  • Compensazioni per le imprese elettriche minori (componente UC4)
  • Sostegno alla ricerca di sistema (componente A5),
  • Copertura del bonus elettrico (componente As),
  • Copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (componente Ae)

Il denaro raccolto per queste componenti viene trasferito alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in un apposito Conto di gestione il cui utilizzo e gestione sono disciplinati dall’Autorità.

Fanno eccezione la componente A3, il cui gettito affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e la componente As (bonus elettrico).

Le imposte

Con la bolletta dell’energia elettrica si pagano: l’imposta nazionale erariale di consumo (accisa) e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
  • L’accisa si applica alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal venditore scelto. I clienti domestici con consumi fino a 1.800 kWh godono di un’agevolazione per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica a riduzione di questa imposta.
  • L’IVA si applica sul costo totale della bolletta (servizi di vendita + servizi di rete + accise). Attualmente l’IVA per i clienti domestici è pari al 10%; per i clienti con “usi diversi” è pari al 22%.
IVA (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633)
Energia Elettrica %
USI DOMESTICI e assimilati - Servizi condominiali (edifici residenziali) 10%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 22%
Altri usi: per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione 10%
Attività diverse dalle precedenti 22%
Riferimenti normativa accise iva
ALIQUOTE ACCISA ENERGIA ELETTRICA Aggiornamento al 1° gennaio 2017
Tipologia KWh
Per le abitazioni € 0,0227 per ogni kWh D.M. 30.11.2011
Nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni per i consumi mensili fino a 200.000 KWh: € 0,0125 per KWhArt. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in legge 26.04.2012, n. 44per i consumi mensili tra 200.000 e 1.200.00 KWh: € 0,0075 per KWhArt. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in legge 26.04.2012, n. 44per i consumi mensili superiori a 1.200.000 KWh: - per i primi 200.000 KWh € 0,0125 per KWh; - per gli ulteriori consumi € 4.820,00 mensiliArt. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in legge 26.04.2012, n. 44

NOTA: Salvo variazioni di ALIQUOTA dovute a casi di EMERGENZA

TARIFFE GAS NATURALE

Composizione percentuale del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo.

Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con riscaldamento autonomo e consumo annuale di 1.400 m3.

Entra per conoscere la Composizione percentuale del prezzo del Gas Naturale

Con la bolletta del gas, famiglie e piccoli consumatori, pagano sostanzialmente per tre voci di spesa: i servizi di vendita, cioè il prezzo del gas consumato; i servizi di rete per il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione e la gestione del contatore; le imposte. L'Autorità ha stabilito che queste voci e la relativa spesa siano indicate con chiarezza nel quadro di riepilogo, alla prima pagina della bolletta.

I servizi di vendita

Sono la principale voce di spesa nella bolletta del gas (circa il 50% del totale) e comprendono il costo del gas che ci viene fornito per soddisfare i nostri consumi e le diverse attività svolte dal fornitore per l’acquisto e la commercializzazione.

I servizi di vendita si pagano per una piccola parte in quota fissa, indipendentemente dai consumi e, per la maggior parte in quota variabile, in base alla quantità di gas consumato. Per i clienti che hanno cambiato fornitore passando al mercato libero, i costi del servizio di vendita sono stabiliti nel contratto di fornitura; per tutti i clienti nel servizio di tutela dell’Autorità vengono invece definiti e aggiornati ogni tre mesi dall’Autorità stessa.

Dal 1° ottobre 2013 a tutti i clienti domestici del servizio di tutela il costo della fornitura di gas viene calcolato secondo il nuovo metodo di calcolo introdotto con la riforma del gas dell’Autorità per trasferire ai consumatori i benefici dei cambiamenti nei mercati all’ingrosso a livello nazionale e internazionale. La principale innovazione è che il costo gas non viene più calcolato in base a contratti di lungo periodo riferiti ai prodotti petroliferi, ma facendo riferimento al 100% ai prezzi spot che si formano sulle borse internazionali del gas. In questo modo, il valore della materia prima gas (indicato come componente CMEM, componente costo medio efficiente del mercato) viene calcolato in riferimento all’effettivo prezzo di mercato nei diversi momenti.

I servizi di rete

I servizi di rete sono tutte le attività per portare il gas ai clienti, trasportandolo nei gasdotti nazionali e nelle reti di distribuzione locale fino alle abitazioni; comprendono anche l’attività di stoccaggio e la gestione del contatore domestico. Per i servizi di rete non si paga un prezzo di mercato (come accade per i servizi di vendita) ma una tariffa stabilita dall’Autorità aggiornata di anno in anno per tener conto dell’inflazione, degli investimenti realizzati e degli obiettivi di recupero di efficienza fissati dall’Autorità stessa.

La differenza fra servizi di vendita e servizi di rete è molto importante: infatti è solo sui servizi di vendita che si può scegliere fra le diverse offerte commerciali (sconti, prezzi bloccati etc etc) dei diversi fornitori in concorrenza fra loro. Nei servizi di rete, invece, non c’è scelta perché le reti non si possono moltiplicare, costerebbe troppo: quindi le reti devono essere utilizzate da tutti i fornitori per servire tutti i consumatori.

Le tariffe di rete vengono applicate sia ai clienti del mercato libero che nel servizio di tutela e si pagano in quota variabile legata ai consumi e in quota fissa sempre uguale. All’interno dei servizi di rete nella bolletta del gas si pagano anche i cosiddetti oneri di sistema, introdotti per legge:

  • Componente RE, per la realizzazione di progetti di risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas
  • Componente RS, per l’incentivazione della qualità del servizio
  • Componente UG1, per coprire gli eventuali squilibri dei sistemi di perequazione per la distribuzione e misura del gas.

Le imposte

L’accisa per gli usi civili, e quindi per quelli domestici. E’ diversificata per le due macro zone Centro nord e Centro sud e varia a seconda di quattro scaglioni di consumo; per gli usi industriali ha un’unica aliquota per i consumi fino a 200mila standard metri cubi Smc;

L’addizionale regionale è decisa in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge. Sia l’accisa nazionale che l’addizionale regionale si pagano in base alla quantità di energia consumata. L’IVA si applica alla somma di tutte le voci della bolletta (costo dei servizi di vendita + costo dei servizi di rete + accise); per gli usi civili è del 10% per i primi 480mc consumati, del 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse; per gli usi industriali generalmente è del 22%.

Le imposte rappresentano in media il 39% sul totale della bolletta del gas e comprendono:

  • L’imposta sul consumo (accisa)
  • L’addizionale regionale
  • L’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Addizionale Regionale sul gas naturale

Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, art. 9, comma 2, insieme all’Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, ha istituito un’imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti dall’imposta erariale di consumo. Fino all’entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l’ammontare, l’imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta.

Per le regioni a statuto speciale non è prevista l’applicazione dell’addizionale regionale.

In Lombardia, con la Legge Regionale n. 10 del 14 luglio 2003, e in Basilicata, con la Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007, l’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva sono disapplicate.

IVA
(ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633)
Gas naturale %
Uso civile: Consumi gas naturale fino a 120 m3/anno 10%
Uso civile: Consumi gas naturale da 121 a 480 m3/anno 10%
Uso civile: Consumi gas naturale da 481 a 1.560 m3/anno 22%
Uso civile: Consumi gas naturale oltre 1.560 m3/anno 22%
Altri usi: per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione 10%
Attività diverse dalle precedenti 22%

Addizionali regionali Gas naturale Riferimenti normativa accise iva

ALIQUOTE ACCISA GAS NATURALE
Aggiornamento al 1° gennaio 2017
  Uso carburazione Uso combustione per usi industriali Uso combustione per usi civili
Gas naturale € 0,00331 al m³

D.L.06/12/2011 n. 201, art 15, co. 1

€ 0,012498 al m³

DPCM 15/01/1999

consumi fino a 120 m³ annui:
€ 0,044 per m³
consumi sup. a 120 m³ annui e fino a 480 m³:
€ 0,175 per m³
consumi sup. a 480 m³ annui e fino a 1560 m³:
€ 0,170 per m³
consumi superiori a 1560 m³ annui:
€ 0,186 per m³D.Lgs. 02/02/2007, n. 26, art. 2 , co. 1, lett. a)
Gas naturale territori di cui all’art. 1 del DPR 06.03.1978, n.218 (t.u. leggi sul Mezzogiorno     consumi fino a 120 m³ annui:
€ 0,038 per m³
consumi sup. a 120 m³ annui e fino a 480 m³:
€ 0,135 per m³
consumi sup. a 480 m³ annui e fino a 1560 m³:
€ 0,120 per m³
consumi superiori a 1560 m³ annui:
€ 0,150 per m³D.Lgs. 02/02/2007, n. 26, art. 2 , co. 1, lett. b)
Gas naturale territori diversi da quelli di cui all’art. 1 del DPR 06.03.1978, n. 218 (t.u. leggi sul Mezzogiorno)      

NOTA: Salvo variazioni di ALIQUOTA dovute a casi di EMERGENZA